Nella grande famiglia degli agenti fisici – oltre al rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, il microclima e le atmosfere iperbariche – rientrano anche le radiazioni ottiche artificiali (ROA), che possono comportare un rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Il Capo V del Titolo VIII del D.Lgs.81/08 – dedicato alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali – definisce le radiazioni ottiche come tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra i 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette (con lunghezza d’onda tra 100 e 400 nm), radiazioni visibili (con lunghezza d’onda tra 380 e 780 nm) e radiazioni infrarosse (con lunghezza d’onda tra 780 nm e 1 mm). Tutto ciò che riguarda i valori limite di esposizione per le radiazioni non coerenti (ovvero qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser) e per le radiazioni laser è contenuto nell’Allegato XXXVII del D.Lgs. 81/08.
In riferimento alla valutazione del rischio di esposizione a radiazioni ottiche, il Datore di Lavoro deve valutare con attenzione – e quando necessario misurare e/o calcolare – i seguenti elementi:
il livello, la gamma di lunghezze d’onda e la durata dell’esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
i valori limite di esposizione
qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;
qualsiasi effetto indiretto (es. accecamento temporaneo, esplosioni o fuoco)
l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria;
sorgenti multiple di esposizione alle ROA;
una classificazione dei laser;
le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro.
Per tutelare al meglio i lavoratori, il Datore di Lavoro deve definire e attuate anche una serie di misure tecniche e/o organizzative per evitare che vengano superati i valori limite di esposizione; nel caso in cui questo accada, il luogo di lavoro deve essere indicato con un’apposita segnaletica e l’accesso a tale luogo – dove possibile – deve essere limitato.
Per il rischio di esposizione a radiazioni ottiche artificiali, la sorveglianza sanitaria viene effettuata di norma una volta all’anno (o con periodicità inferiore su richiesta del medico competente). Il fine ultimo dei controlli sanitari è quello di prevenire e individuare per tempo eventuali effetti negativi per la salute dei lavoratori, in particolar modo malattie croniche derivanti da un’esposizione prolungata nel tempo a radiazione ottiche.
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