Un ambiente di lavoro può essere associato a diverse tipologie di rischio che possono mettere in pericolo la sicurezza e/o la salute dei lavoratori. Una delle grandi famiglie di rischi, a cui il Decreto Legislativo 81/08 dedica l’intero Titolo VIII, è quella degli agenti fisici, con i quali si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche.
Le condizioni microclimatiche possono interferire significativamente con le normali attività lavorative. Possono infatti, avere effetti sulla salute, sullo stato generale di benessere, sulla capacità di concentrarsi, sulla capacità di portare a termine un compito e sullo stato generale di attenzione. Non bisogna sottovalutare l’impatto che il microclima può avere sulla salute dei lavoratori, specialmente quando si tratta di contesti lavorativi in cui l’individuo è esposto a temperature estremamente basse o, viceversa, molto elevate: entrambe queste due condizioni possono mettere in pericolo la salute dei lavoratori, favorendo il verificarsi di infortuni o piccoli malesseri.
Convenzionalmente, si distinguono due principali tipologie di ambienti:
gli ambienti “moderati”, nei quali gli scambi termici fra soggetto e ambiente consentono il raggiungimento di condizioni prossime all’equilibrio termico, ovvero di comfort;
gli ambienti “severi”, quelli in cui le condizioni ambientali sono tali da determinare nel soggetto esposto uno squilibrio termico, tale da poter rappresentare un fattore di rischio per la sua salute.
Gli ambienti severi, a loro volta, si suddividono in:
ambiente severo caldo: è associato al rischio del colpo di calore; alcune indicazioni utili per tutelare la salute dei lavoratori sono quelle di adottare delle misure organizzative per ottimizzare la turnazione e somministrare bevande fresche per favorire la reidratazione;
ambiente severo freddo: è associato al rischio di ipotermia; per proteggersi dal freddo è consigliato – ad esempio – indossare diversi strati di vestiti (senza limitare i movimenti) piuttosto che un unico capo molto caldo; così facendo, sarà possibile adeguarsi a eventuali cambi di temperatura.
Una corretta illuminazione sul posto di lavoro aiuta a migliorare la produttività e permette di evitare disturbi alla vista. L’illuminazione viene ritenuta adeguata quando non causa abbagliamenti, permette di distinguere gli oggetti del compito lavorativo ed è omogenea. Un’errata progettazione e/o un malfunzionamento dei dispositivi di illuminazione possono provocare uno stato generale di stanchezza, irritazione agli occhi, disfunzioni dell’apparato visivo, contrasti eccessivi e abbagliamento, come anche problemi posturali.
Nell’Allegato IV del D.Lgs. 81/08, in cui vengono elencati i requisiti degli ambienti di lavoro, è dedicata una sezione al microclima e all’illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro. Alcune delle indicazioni riportate, sono le seguenti:
La temperatura dei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo durante il tempo di lavoro, tenendo conto anche dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.
Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.
A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un’illuminazione artificiale adeguata a salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.
Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.
Sebbene il D.Lgs. 81/08 non dedichi uno specifico capo al rischio da microclima, quando si tratta di valutazione del rischio viene presa in considerazione l’indicazione generale valida per tutti gli agenti fisici. Più precisamente, l’Art. 181 afferma che il Datore di Lavoro deve valutare tutti i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione. Si aggiunge, inoltre, che la valutazione dei rischi viene programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione; la valutazione, però, deve essere aggiornata ogni qualvolta si verifichino mutamenti significativi o dalla sorveglianza sanitaria emergano dei risultati che richiedono una sua revisione. Come traccia delle analisi condotte, i dati ottenuti, la misurazione e il calcolo dei livelli di esposizione sono parte integrante del documento di valutazione del rischio (DVR).
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